Cosa è un incidente sul lavoro e quali sono i diritti di chi li subisce?

L’infortunio sul lavoro è qualificato dalla legge come l’evento, che deriva dalla cosiddetta causa violenta in occasione della propria attività lavorativa, che comporta una lesione o una malattia che obbliga il dipendente ad un periodo di astensione maggiore di tre giorni. È prevista una tutela obbligatoria a favore del lavoratore, disposta dal DPR 1124/1965, il quale può beneficiare di trattamenti sanitari specifici, oltre che di un indennizzo commisurato alla gravità dell’infortunio.

Bisogna fare però una piccola precisazione: l’infortunio sul lavoro non deve essere confuso con la malattia professionale, in quanto quest’ultima è un lungo processo degenerativo delle condizioni del dipendente, mentre il primo si verifica per una causa immediata e violenta.

Il datore di lavoro è il responsabile della sicurezza sul luogo di lavoro e deve garantire gli standard previsti dalla legge a tutti i propri dipendenti e collaboratori. In caso di infortunio sul lavoro il titolare può risultare soggetto a responsabilità civileamministrativa e nei casi più grave anche penale. Ai sensi dell’art. 2087 del codice civile il datore deve porre in essere tutte le misure di sicurezza idonee a garantire l’incolumità dei propri dipendenti. Dal punto di vista penale, la norma di riferimento è l’art. 437 del codice penale, che attribuisce la responsabilità non solo al datore di lavoro ma anche a chi è preposto al controllo ed organizzazione della sicurezza sul lavoro. Una norma che punisce la condotta omissiva dei due soggetti sopracitati con la reclusione e la multa

In caso di infortunio sul lavoro, il dipendente è soggetto ad una tutela intera e coerente con l’incidente verificatosi, sebbene siano presenti alcuni obblighi ed oneri. In primis il lavoratore non può compiere pratiche o attività eccedenti la norma, per quanto attinenti al proprio impiego: nel caso in cui la condotta risulti a priori pericolosa e abnorme, la responsabilità del datore viene a mancare, come ribadito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 4347/2016. Qualora l’infortunio derivi da una condotta appropriata del lavoratore e dalla carenza od omissione delle misure di sicurezza, allora l’unico onere che incombe su sé stesso è informare il titolare o il responsabile della sicurezza immediatamente e sottoporti ad un opportuno controllo medico.

Tra i diritti naturalmente bisogna citare la retribuzione e la possibilità di richiedere un risarcimento danni. Per quanto riguarda la retribuzione, questa è sempre garantita al lavoratore nel seguente modo:il giorno dell’infortunio è pagato interamente dal datore di lavoro nella misura del 100%; per i tre giorni successivi, l’onere ricade sempre sul datore nella misura ridotta del 60%; dal 4° al 90° giorno il lavoratore percepisce un’indennità giornaliera pari al 60% della retribuzione media percepita nei 15 giorni precedenti l’evento da parte dell’INAIL, con possibile integrazione del datore sulla base delle norme del CCNL, dal 91° alla totale guarigione clinica, il dipendente percepisce un’indennità giornaliera pari al 75% della retribuzione media percepita nei 15 giorni precedenti l’evento da parte dell’INAIL, con possibile integrazione del datore sulla base delle norme del CCNL.

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